Il consulente informatico può eseguire stime e perizie, sempre più richieste per pratiche in collaborazione con studi legali e di commercialisti. Il consulente informatico può operare anche come consulente tecnico di parte (CTP), nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Valutazioni e stime di singoli asset o interi sistemi

In occasione dell’acquisto di un’attività, di un ramo d’azienda o di una intera società è necessario procedere alla valutazione degli asset da includere nell’operazione. Vi sono

  • asset tangibili
  • asset intangibili

La pervasività del digitale e la particolare natura dell’ICT (Information and Communication Technology) fanno sì che solamente una corretta attribuzione dell’importanza strategica (sia degli asset tangibili, sia degli asset intangibili) permetta operazioni di acquisizione per così dire “indolore” (sia in termini di costi per sopperimento di asset non inclusi, sia in termini di sovrastima di asset inclusi e di difficile sostenibilità economica dell’operazione).

Stime e valutazioni possono essere necessarie anche per accompagnare pratiche fiscali, in caso di rendicontazione o attribuzione di valore a operazioni fatte in un determinato periodo, ad esempio per richiesta di accesso a crediti d’imposta o ad altre facilitazioni.

Perizie informatiche asseverate e giurate

Che si tratti solamente di valutazioni e stime oppure di analisi più approfondite, dove il consulente rileva la natura o lo svolgimento di determinati accadimenti in un certo periodo temporale, può essere necessario dare ufficialità alle conclusioni raggiunte.

In tali situazioni consulente il consulente opera come un perito, ossia come un esperto della materia.

La relazione del consulente/perito viene detta perizia e può essere

  • perizia asseverata
  • perizia stragiudiziale asseverata e giurata

Una perizia informatica è asseverata quando il consulente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze per chi attesta il falso previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., sotto la propria responsabilità assevera (ossia “attesta ufficialmente”, letteralmente “afferma con decisione”) le conclusioni della propria analisi.

Per dare ulteriore ufficialità all’asseverazione, il consulente/perito si può recare presso un tribunale o presso l’ufficio di un giudice di pace dove, ammonito ai sensi dell’art. 193 c.p.c. e dell’art. 483 c.p., presta il giuramento ripetendo le parole: “giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”. In tal modo si ottiene un verbale di asseverazione, unitamente alla perizia stragiudiziale (così detta perché l’operazione viene svolta prima di comparire in giudizio) riportante marche da bollo e timbri dell’ufficio del tribunale, o del giudice di pace.

 

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